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L’ Assegno di Mantenimento

Avv. Cristiana Casalegno

 L’assegno di mantenimento viene normalmente previsto nei provvedimenti in materia di famiglia quali le omologhe (se si tratta di separazione consensuale), le sentenze  (se si tratta di separazione giudiziale o  divorzi), i decreti di modifica delle condizioni di separazione o divorzio o ancora i provvedimenti del Tribunale per i Minorenni (se si tratta di  figli di coniugi non sposati). Le parti, infatti, prevedono (o, in caso di disaccordo il Giudice decide), quasi sempre, che uno dei due genitori corrisponda un assegno di contributo al mantenimento per i figli e/o per il coniuge economicamente più debole.

L’assegno viene stabilito in relazione ai redditi di ciascun coniuge/genitore ed il Giudice ne determina l’ammontare verificando ed esaminando le dichiarazione dei redditi prodotte in giudizio dalle parti osservando comunque il principio di proporzionalità che deve tenere in considerazione le esigenze del figlio, il  tenore di vita  goduto dal figlio in costanza di matrimonio, le risorse economiche di ciascun genitore e i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore. Si precisa che quando si tratta di contributo per il mantenimento dei figli alla cifra prevista si aggiunge, di solito, il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e scolastiche (sportive e/o ludiche) purchè documentate e concordate tra i coniugi. L’assegno di mantenimento viene rivalutato ogni anno secondo le valutazioni degli indici ISTAT. L’assegno di mantenimento solitamente viene corrisposto sino a quando il figlio/figlia non diventi economicamente indipendente ed autosufficiente.

Particolari problemi, sorgono, tuttavia, quando il genitore/coniuge non corrisponda l’assegno previsto dalla sentenza oppure lo corrisponda parzialmente o con notevole ritardo rispetto ai termini indicati dal Giudice: in tal caso la parte che deve ricevere l’assegno può (non è obbligata) rivolgersi ad un legale per intraprendere le seguenti azioni:

1)     Notificare alla parte inadempiente l’atto di precetto su sentenza (o decreto o omologa) munita di formula esecutiva e successivamente chiedere il pignoramento mobiliare o presso terzi  (al datore di lavoro, in banca ecc…);

2)     Chiedere al Giudice di disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge;

3)     Chiedere al Giudice, di ordinare al datore di lavoro di versare direttamente all’altro coniuge l’importo previsto a titolo di contributo al mantenimento (qualora vi sia pericolo che possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi previsti dal Giudice);

4)     Denunciare penalmente il coniuge all’autorità giudiziaria mediante denuncia querela che deve essere presentata presso i carabinieri ai sensi dell’art.570 del codice penale;

 

E’ importante osservare che tutti i provvedimenti sopra indicati possono essere modificati in qualsiasi momento (art. 710 c.p.c. ) a condizione che siano mutate le condizioni (soprattutto economiche) rispetto al momento di emanazione della sentenza. Prendiamo l’esempio della moglie che al momento della sottoscrizione delle condizioni della separazione consensuale lavori con un guadagno medio di € 1200,00 mensili; dopo due anni viene licenziata e non riesce a trovare un’altra occupazione: in tal caso potrà rivolgersi ad un legale per depositare ricorso di modifica delle condizioni della separazione chiedendo che il Tribunale disponga o l’aumento delle’assegno di contributo al mantenimento per i figli oppure un contributo al mantenimento per sé. Ovviamente in tal caso la sua domanda sarà fondata in quanto suffragata dal  mutamento delle condizioni economiche rispetto a quelle vigenti alla sottoscrizione delle condizioni della separazione.

 

Desidero, infine, precisare che nel 2006 è entrata in vigore la legge n. 54 che ha introdotto alcune modifiche al diritto di famiglia quali la possibilità per il figlio, divenuto maggiorenne, di ricevere direttamente dal genitore l’assegno di contributo al mantenimento. Tale norma è stata molto discussa anche per il “rischio” che un/a  ragazzino/a di appena 18 anni possa disporre a piacimento di una cifra mensile … Secondo me è meglio che sia il genitore a percepire direttamente  l’assegno di mantenimento.

 

Purtroppo è sempre più frequente la difficoltà per  il genitore che deve corrispondere l’assegno di mantenimento essere puntuale nel proprio adempimento: le spese sono sempre più elevate e le disponibilità economiche, invece, diminuiscono: in questo caso è bene riuscire a versare, anche meno se le possibilità non lo consentono ma corrispondere pur sempre qualcosa e, da parte di chi deve ricevere avere eventualmente l’accortezza di non rivolgersi immediatamente all’autorità giudiziaria se il padre è inadempiente per un mese ma saper anche comprendere e valutare le situazioni … ovviamente le il comportamento inadempiente diventa un’abitudine allora è importante tutelarsi. I mezzi ci sono e si possono applicare in qualsiasi momento dai mezzi cosiddetti “civilistici” a quelli “penalistici”.

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